GAZZETTA UFFICIALE N.50 DEL 29 FEBBRAIO 1996 DECRETO 23 FEBBRAIO 1996
REQUISITI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI MEDICHE PIU’ RAPPRESENTATIVE E AUTOREVOLI NEL SETTORE DELLA MEDICINA OMEOPATICA E ANTROPOSOFICA
Il Direttore del Dipartimento della prevenzione e dei Farmaci Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.185; Visto in particolare l’art.6 che istituisce la commissione per i medicinali omeopatici e antroposofici; Visto il primo comma del predetto articolo che, nel disciplinare la composizione della commissione, demanda alle associazioni mediche più rappresentative e autorevoli del settore l’indicazione di quattro medici praticanti la medicina omeopatica o antroposofica; Considerato che occorre individuare le associazioni mediche, omeopatiche e antroposofiche più rappresentative; Ritenuto a tal fine di individuare alcuni requisiti utili ad accertare la rispondenza delle predette associazioni a quanto richiesto dall’art. 6 surrichiamato
DECRETA:
Al fine di attuare la scelta dei quattro medici praticanti la medicina omeopatica e antroposofica quali componenti della commissione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, le associazioni mediche omeopatiche o antroposofiche interessate devono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, inviare al Ministero della Sanità Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione nonché ogni altra documentazione dalla quale possano dedursi i seguenti elementi:
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 1996
Il Direttore: Silano