TRA
L’Universitá degli Studi Roma Tre – con sede in Roma, Via Ostiense 161, C.F. 04400441004, d’ora in poi denominata “Universitá”, rappresentata dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata nato a Napoli il 12/7/1954
E
L’Azienda/Ente Universitá Popolare Aicto, Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale, con sede legale in Piazza della Collegiata, 5 – 00061 Anguillara Sabazia (RM) (c.f 01254260415 / P. Iva 05249491001) d’ora in poi denominato “soggetto ospitante” rappresentata dal Rappresentante Legale Prof. Corrado Bornoroni nato a Belvedere Ostrense (AN) l’8/8/1950
PREMESSO
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art 18., comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859;
VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142 e ss.mm.
VISTO l’art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attivitá formative qualificanti delle classi;
VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei Tirocini curriculari e dei Tirocini formativi e di orientamento approvato da Senato Accademico del 20.04.2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 27.04.2017
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell’Universitá ed in relazione alla propria disponibilitá, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento in numero non superiore a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del DM del 25 marzo 1998 n. 142.
Art 2
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante é equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attivitá di formazione ed di orientamento é seguita e verificata da un tutore designato dall’Universitá in veste di responsabile-organizzativo, e da un responsabile-aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
Art 8
La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma. Ciascuna parte puó, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta, deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini giá avviati.
Roma marzo 2018
Per l’Universitá Per il soggetto ospitante
Universitá degli Studi Roma Tre Universitá Popolare Aicto
Dr. Pasquale Basilicata Dr. Corrado Bornoroni